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Smart working: 3 rischi da affrontare

Ormai lo sappiamo: la diffusione dello smart working è stata una delle risposte principali del mondo del lavoro a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19.

Il lavoro agile ha avuto un effetto dirompente sulle attività delle organizzazioni, anche per quanto riguarda la prevenzione dei rischi nel suo complesso.

Una prima attenzione deve essere rivolta alla gestione delle emergenze. È consigliabile organizzare la turnazione dei dipendenti in smart working, garantendo la presenza continua degli addetti incaricati alle emergenze presso la sede aziendale. Il modello organizzativo in essere prevede, solitamente, un numero di incaricati proporzionato al contesto che, in questo caso, è profondamente mutato. Il lavoro agile, infatti, introduce una variante organizzativa che suggeriamo venga così affrontata:

  • informazione, responsabilizzazione e formazione del personale con un forte orientamento alla cultura della sicurezza;
  • aggiornamento delle procedure operative rispetto ad un modello flessibile e in riferimento a tutti i lavoratori;
  • successiva integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e aggiornamento del piano d’emergenza.

L’obiettivo sarà quello di cogliere l’occasione per superare il mero assolvimento di un obbligo a favore di una effettiva operatività di addetti formati.

Il secondo punto di attenzione riguarda il rischio incendio presso l’abitazione di tutti i lavoratori. Nonostante lo smart working presenti un livello di rischio basso per quanto riguarda la possibilità di incendio e/o esplosione, è comunque necessario considerare alcune misure cautelative come, ad esempio, la gestione delle batterie al litio e degli accumulatori, che se gestiti non correttamente, potrebbero causare incendi o esplosioni con rilascio di sostanze nocive. Le cause potrebbero essere:

  • sovraccarico elettrico, anche durante la carica;
  • surriscaldamento durante l’utilizzo;
  • urto violento con danneggiamento della batteria.

Gli incendi dovuti a questi tipi di batterie sono difficili da domare e il fuoco si estende velocemente, motivo per il quale si sconsiglia di gestire autonomamente la situazione di emergenza. Pertanto, è necessario che il lavoratore sia opportunamente informato e formato anche su questa tipologia possibile di rischio.

Il terzo elemento da attenzionare è relativo all’esposizione a campi elettromagnetici. Compito dello smart worker, per operare in sicurezza con i propri strumenti, è verificare che le attrezzature utilizzate siano conformi alla normativa vigente e presentino il marchio CE. Nel caso in cui le attrezzature fossero fornite dall’organizzazione, sarà invece compito del datore di lavoro e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione effettuare tali controlli prima di conferire in uso le stesse al lavoratore agile.

La domanda allora sorge spontanea: come fronteggiare questi rischi?

La risposta è tanto semplice quanto intuitiva: affidarsi a consulenti esperti e sensibilizzare, attraverso incontri informativi e/o formativi specifici, i lavoratori in merito ai rischi a cui sono esposti. Siamo disponibili a predisporvi un percorso personalizzato che affronti questi e altri nuovi rischi a seguito della diffusione del “lavoro agile”.

Francesco De Lucia – DSTeam Sicurezza sul lavoro

Sul ruolo consultivo del RSPP

Alcuni anni fa, un operaio incaricato di effettuare la manutenzione e la pulizia di un macchinario mescolatore a pale, ha perso la vita venendo schiacciato al suo interno.

Successivamente, il legale rappresentante, anche in qualità di direttore di stabilimento e di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) nella stessa società, è stato condannato per aver violato le norme sulla prevenzione degli infortuni e averne causato la morte (Cassazione Penale, Sez. 4, 29 aprile 2022, n. 16562).

L’imputato, pertanto, avrebbe impropriamente ricoperto anche la qualifica di RSPP, cioè il soggetto deputato all’elaborazione materiale della valutazione del rischio, andando in contrasto con quanto stabilito dall’art. 34 del D. lgs. 81 del 2008.

Infatti, sebbene la qualifica di datore di lavoro e quella di RSPP, in relazione alle dimensioni dell’azienda, sarebbe dovuta risiedere in capo a soggetti differenti, aver unificato entrambe le funzioni, per scelta dello stesso datore di lavoro, contribuisce da un lato a recare confusione nell’ambito dei ruoli decisionali e consultivi nella gerarchia dell’organizzazione e gestione della sicurezza del lavoro, e dall’altro a concentrare in capo al medesimo soggetto tutti gli oneri esecutivi e decisionali in materia di valutazione, gestione, organizzazione del rischio e di esercizio dei poteri decisionali e di spesa che caratterizzano il datore di lavoro.

È utile ricordare che il RSPP svolge un ruolo consultivo, cioè di soggetto che esprime pareri tecnici, non vincolanti, permanendo il potere decisionale nelle figure di garanzia (lavoratore, preposto, dirigente, datore lavoro).

Questa importante sentenza sottolinea sia le motivazioni che hanno portato il legislatore ad escludere il RSPP dal ruolo di garanzia e, a nostro parere, porterà a modifiche dell’art. 34 del D. Lgs. 81/2008 che renderanno più difficile la possibilità di ricoprire ruoli congiunti di Datore di Lavoro e di RSPP.

Francesco De Lucia – DSTeam Sicurezza sul lavoro

La qualifica dei fornitori e la vigilanza sono indispensabili per acquisire e completare incarichi in piena tranquillità!

È chiaro a tutti, quasi scontato, quanto sia importate avvalersi di fornitori qualitativamente qualificati al “giusto prezzo”.

Il successo di una impresa, infatti, dipende dal servizio, prestazione o prodotto che offre e del quale si rende responsabile.

Questo accade sia se svolgiamo tali attività con nostro personale ovvero avvalendoci di partner esterni.

Lo stesso ragionamento si applica a quelle attività di “supporto” al nostro lavoro o a quelle attività che hanno lo scopo di realizzare, migliorare o manutenere luoghi, strutture, attrezzature e spazi dove operiamo insieme al nostro personale.

Per lo stesso motivo la possibilità di acquisire incarichi o appalti da parte di imprese pubbliche o private porta con sé una serie di criticità che potremmo riassumere nella così detta: “responsabilità solidale degli appalti”.

Se un artigiano, una azienda di pulizie o un prestatore d’opera acquisiscono un incarico che viene svolto, in tutto o in parte, presso una nostra sede acquisiamo, con l’acquisizione della prestazione, una serie di responsabilità che possono avere risvolti di carattere civile,  penale,  giuslavoristico o amministrativo.

Tutte di rilevante importanza.

La domanda, allora, è: come può tutelarsi un Ente Pubblico o un’azienda, pubblica o privata, che si rivolge ad un soggetto terzo, ad un fornitore?

Come può il Committente ridurre, al minimo, il trasferimento di responsabilità a suo carico?

La soluzione è semplice se progettata e prevista tempestivamente.

Il primo consiglio è quello di attivare un “albo fornitori qualificati” nel rispetto, tra gli altri dei requisiti della Norma Tecnica UNI EN ISO 9001. Tale requisito è ampiamente diffuso, anche se applicato in modo disomogeneo, da parte degli Enti Pubblici.

Di cosa si tratta?

L’albo fornitori è un elenco di POTENZIALI fornitori che ho, PREVENTIVAMENTE sottoposto a verifica e che, PERIODICAMENTE, valuto e qualifico (o riqualifico) dal punto di vista del rispetto degli standard di qualità (efficacia ed efficienza) e di sicurezza (rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalle norma cogenti in essere).

Da questo punto di vista il limitarsi a raccogliere delle autocertificazioni ovvero ad una qualifica di tipo “storico” senza sottoporre il sub appaltatore ad una verifica più approfondita magari sorvolando su di un’attività di vigilanza. Facendo finta di non vedere l’incoerenza tra quanto autocertificato e i comportamenti reali, riteniamo sia ESTREMAMENTE PERICOLOSO.

Numerose sono le sentenze che confermano quanto sopra indicato.

D’altro canto basti ricordare che il potere economico: stabilire, ad esempio, importi, tempi di corresponsione del compenso, tempi di realizzazione delle attività sono uno strumento di condizionamento (esplicito o implicito) dell’autonomia imprenditoriale del sub appaltatore.

Certamente, l’entità del compenso richiesto NON può e NON deve essere il motivo principale di una scelta.

Per tutti questi motivi il nostro consiglio è costruire una attività di qualifica del proprio fornitore realizzata in maniera estremamente rigorosa aiutando lo stesso, ove necessario, a fornire tutte le informazioni richieste.

Ma in pratica cosa chiedere?

Ad esempio:

  1. La visura camerale per verificare che la prestazione e il codice Ateco di registrazione siano compatibili con quanto il prestatore d’opera intende fare (dalla visura si ha la conferma che l’impresa è operativa e non in liquidazione, si ha la conferma dei legali rappresentanti che poi sottoscriveranno contratti, autocertificazioni o dichiarazioni, dell’oggetto sociale coerente con l’incarico che si intende affidare).
  2. Una presentazione della società (un curriculum, potremmo dire) con dettaglio delle opere e attività svolte dal punto di vista sia del volume d’affari, delle giornate/uomo, ma anche del personale impegnato (qualità e quantità)  per capire se il sub appaltatore ha le risorse (non solo il personale ma anche le attrezzature e le risorse finanziarie) per poter completare, in sicurezza, l’incarico.
  3. Il Documento Unico Regolarità Contributiva (INPS e INAIL) cosiddetto DURC al fine di evitare eventuali azioni di rivalsa da parte di lavoratori, verso il Committente, quale tutela del proprio diritto alla pensione.
  4. La documentazione della sicurezza: estratto DVR con i processi di lavoro che verranno sviluppati oppure una o più procedura che descrivano le attività svolte, le sostanze e le attrezzature che verranno utilizzate presso il Committente (questo anche al fine di predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI), l’assolvimento degli obblighi formativi, le idoneità sanitarie, le coperture assicurative, ecc.

Per ognuno di questi aspetti si potrebbero approfondire le ragioni del requisito: ciò che conta è che, alla fine, la limitazione dei rischi indotti è possibile solo se, svolta la meticolosa qualifica del fornitore, il Committente provvederà ad incaricare il proprio Preposto per una vigilanza sul campo.

Quest’ultimo aspetto è stato ribadito dalla recente riforma del Testo Unico (D.lgs. 81 del 2008) tramite la legge n. 215 del 17 dicembre 2021 che IMPONE l’identificazione di un preposto, ne ricorda gli obblighi formativi e, prima volta nella storia della sicurezza sul lavoro, IMPONE la formazione OBBLIGATORIA DI TUTTI I Datori di Lavoro in materia di sicurezza sul lavoro.

Il legislatore ha voluto così porre un freno ai numerosi e gravissimi infortuni sul lavoro degli ultimi mesi. Basterà?

Su quanto scritto potete sicuramente trovare conforto da casi trattati in tribunale dagli avvocati Marotta, Nava e Cuminetti che fanno parte, come il sottoscritto, di DSTeam.

Un salto di qualità lo potremo vedere solo dopo una presa di consapevolezza generale del Paese e un cambio di cultura. Ma questo impegna ogni Cittadino, fin da subito, a fare la sua parte.

Francesco De Lucia – DSTeam Sicurezza sul lavoro

Infortuni sul lavoro

Sono in costante aumento le notizie riportate dai media riguardanti gli infortuni sul lavoro.
Uno dei casi più recenti è stato quello relativo all’esplosione del fondo di una vasca a seguito della saldatura, con una colla specifica, di una lastra in PVC.
Subito dopo il rifacimento della vasca, l’infortunato, che stava verificando con uno scintillometro l’eventuale presenza di cricche nel perimetro del fondo, è stato investito da pezzi di PVC proiettati dall’esplosione che gli hanno causato fratture e policontusioni per ben 416 giorni complessivi di prognosi.

Quali sono i motivi che hanno provocato l’incidente?

Le cause sono sicuramente molteplici, tra cui: l’utilizzo dello scintillometro, generatore di scintille, in presenza di una miscela esplosiva; la mancata ventilazione della zona dopo l’utilizzo della colla; il mancato rispetto delle indicazioni del manuale di istruzioni della strumentazione, che prevedeva il divieto d’uso in presenza di agenti infiammabili.

Come prevenire, quindi, un incidente di questo tipo?

Affinché episodi simili siano scongiurati in futuro, è necessaria una corretta valutazione del rischio per ogni sostanza utilizzata con l’analisi della relativa scheda di sicurezza; applicare procedure di sicurezza quali quella di ventilare correttamente l’ambiente nel momento in cui si ricorre a sostanze infiammabili così da evitare miscele esplosive; insegnare ad ogni operatore l’importanza di informarsi leggendo le indicazioni presenti nei manuali d’uso e manutenzione delle attrezzature.

In merito all’ultimo punto, il datore di lavoro ha il dovere di adottare i presidi antinfortunistici necessari da permettere al lavoratore di prestare la propria opera in condizioni di sicurezza. Tale obbligo di tutela è articolato e comprende la formazione dei lavoratori, l’adozione delle opportune misure tecniche di sicurezza, il controllo sul corretto utilizzo, in termini di sicurezza, degli strumenti di lavoro e sul processo stesso di lavorazione.

Tutte le figure di garanzia (lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro) sono SEMPRE responsabili dell’infortunio qualora lo stesso sia conseguenza dell’inottemperanza di un obbligo previsto dal D. Lgs. 81/2008. Negli ultimi anni la giurisprudenza, civile e penale, tende a coinvolgere ANCHE i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

A tale proposito, nel nostro team sono presenti l’Avv. penalista Filippo Nava e l’Avv. civilista Alberto Marotta ai quali vi rimandiamo per ulteriori approfondimenti e domande.

Francesco De Lucia – DSTeam Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro

Rilevazione strumentali fonometria, vibrazione, microclima, illuminazione

Il nostro staff di tecnici professionisti esperti nella risoluzione delle problematiche legate al rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, offre un servizio qualificato per la definizione dei fattori dei rischi fisici (rumore, vibrazioni, microclima, illuminazione, ecc.) esistenti negli ambienti di lavoro. Cres Italia esamina le varie situazioni o condizioni lavorative attraverso sopralluoghi e rilevazioni mirate, individuando quando richiesto gli interventi mirati necessari per ricondurre le situazioni a livello di accettabilità o conformi a precise disposizioni di legge, e di controllo per la conservazione dei livelli raggiunti.

Sicurezza sul lavoro

Ci occupiamo di tutti gli aspetti legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ad esempio offriamo una consulenza sulla valutazione dei rischi e aggiornamento del DVR, incarico esterno del RSPP, organizzazione dei servizi di prevenzione e di primo soccorso, supporto nell’individuazione dei DPI, valutazione dei rischi dovuti alla movimentazione dei carichi e all’esposizione ad agenti fisici come rumore, vibrazioni, microclima, ecc, elaborazione del documento di valutazione dei rischi interferenti, sorveglianza sanitaria e assistenza continuativa.

Sistemi di gestione

CRES Italia srl, supporta tutte quelle Organizzazioni, che intendono dotarsi di uno strumento organizzativo e gestionale improntato al miglioramento delle proprie performance e di qualità dei prodotti/servizi offerti. Il nostro team di esperti offre consulenza ed assistenza continuativa, per la realizzazione ed il mantenimento di Sistemi di: gestione della qualità ISO 9001, gestione dell’ambiente ISO 14001, gestione della sicurezza OHSAS 18001 ISO 45001 SGSL, conformità del sistema di responsabilità sociale SA 8000, responsabilità sociale delle imprese UNI ISO 26000. Attività previste dal servizio di consulenza sono la progettazione del sistema di gestione, la formazione finalizzata ad informare e formare gli operatori ad una corretta gestione del sistema in conformità a quanto concordato, l’applicazione del sistema di gestione, e conseguente verifica della loro adeguatezza e l’aggiornamento e/o miglioramento della documentazione e le visite ispettive interne per la verifica dell’efficacia di quanto progettato e applicato.

Corsi di formazione

Cres Italia è un centro d formazione accreditato di AiFOS, il nostro obiettivo è quello di creare consapevolezza e cultura sui rischi e sulle misure di sicurezza applicate per prevenire e ridurre gli infortuni sul lavoro. I corsi si svolgono sia in aula che su piattaforma e-learning accessibile a qualsiasi ora.

MOG 231

Il modello di organizzazione e gestione indica un modello organizzativo adottato da persona giuridica, o associazione priva di personalità giuridica, volto a prevenire la responsabilità penale degli enti. Tale normativa, ha introdotto nel nostro ordinamento, a carico delle persone giuridiche, un regime di responsabilità amministrativa che va ad aggiungersi alla responsabilità della persona fisica che ha materialmente commesso determinati fatti illeciti e che mira a coinvolgere, nella punizione degli stessi, gli enti nel cui interesse o vantaggio i reati in discorso siano stati compiuti. Cres Italia offre a quelle Organizzazioni, che intendano dotarsi di modello di organizzazione e gestione supporto nella realizzazione e gestione di individuazione gli ambiti di applicabilità, redazione del Modello 231, codice Comportamento, svolgimento delle funzioni di Organismo di Vigilanza, specifici “Protocolli”.