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Autore: Anna

Smart working: 3 rischi da affrontare

Ormai lo sappiamo: la diffusione dello smart working è stata una delle risposte principali del mondo del lavoro a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19.

Il lavoro agile ha avuto un effetto dirompente sulle attività delle organizzazioni, anche per quanto riguarda la prevenzione dei rischi nel suo complesso.

Una prima attenzione deve essere rivolta alla gestione delle emergenze. È consigliabile organizzare la turnazione dei dipendenti in smart working, garantendo la presenza continua degli addetti incaricati alle emergenze presso la sede aziendale. Il modello organizzativo in essere prevede, solitamente, un numero di incaricati proporzionato al contesto che, in questo caso, è profondamente mutato. Il lavoro agile, infatti, introduce una variante organizzativa che suggeriamo venga così affrontata:

  • informazione, responsabilizzazione e formazione del personale con un forte orientamento alla cultura della sicurezza;
  • aggiornamento delle procedure operative rispetto ad un modello flessibile e in riferimento a tutti i lavoratori;
  • successiva integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e aggiornamento del piano d’emergenza.

L’obiettivo sarà quello di cogliere l’occasione per superare il mero assolvimento di un obbligo a favore di una effettiva operatività di addetti formati.

Il secondo punto di attenzione riguarda il rischio incendio presso l’abitazione di tutti i lavoratori. Nonostante lo smart working presenti un livello di rischio basso per quanto riguarda la possibilità di incendio e/o esplosione, è comunque necessario considerare alcune misure cautelative come, ad esempio, la gestione delle batterie al litio e degli accumulatori, che se gestiti non correttamente, potrebbero causare incendi o esplosioni con rilascio di sostanze nocive. Le cause potrebbero essere:

  • sovraccarico elettrico, anche durante la carica;
  • surriscaldamento durante l’utilizzo;
  • urto violento con danneggiamento della batteria.

Gli incendi dovuti a questi tipi di batterie sono difficili da domare e il fuoco si estende velocemente, motivo per il quale si sconsiglia di gestire autonomamente la situazione di emergenza. Pertanto, è necessario che il lavoratore sia opportunamente informato e formato anche su questa tipologia possibile di rischio.

Il terzo elemento da attenzionare è relativo all’esposizione a campi elettromagnetici. Compito dello smart worker, per operare in sicurezza con i propri strumenti, è verificare che le attrezzature utilizzate siano conformi alla normativa vigente e presentino il marchio CE. Nel caso in cui le attrezzature fossero fornite dall’organizzazione, sarà invece compito del datore di lavoro e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione effettuare tali controlli prima di conferire in uso le stesse al lavoratore agile.

La domanda allora sorge spontanea: come fronteggiare questi rischi?

La risposta è tanto semplice quanto intuitiva: affidarsi a consulenti esperti e sensibilizzare, attraverso incontri informativi e/o formativi specifici, i lavoratori in merito ai rischi a cui sono esposti. Siamo disponibili a predisporvi un percorso personalizzato che affronti questi e altri nuovi rischi a seguito della diffusione del “lavoro agile”.

Francesco De Lucia – DSTeam Sicurezza sul lavoro

Sul ruolo consultivo del RSPP

Alcuni anni fa, un operaio incaricato di effettuare la manutenzione e la pulizia di un macchinario mescolatore a pale, ha perso la vita venendo schiacciato al suo interno.

Successivamente, il legale rappresentante, anche in qualità di direttore di stabilimento e di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) nella stessa società, è stato condannato per aver violato le norme sulla prevenzione degli infortuni e averne causato la morte (Cassazione Penale, Sez. 4, 29 aprile 2022, n. 16562).

L’imputato, pertanto, avrebbe impropriamente ricoperto anche la qualifica di RSPP, cioè il soggetto deputato all’elaborazione materiale della valutazione del rischio, andando in contrasto con quanto stabilito dall’art. 34 del D. lgs. 81 del 2008.

Infatti, sebbene la qualifica di datore di lavoro e quella di RSPP, in relazione alle dimensioni dell’azienda, sarebbe dovuta risiedere in capo a soggetti differenti, aver unificato entrambe le funzioni, per scelta dello stesso datore di lavoro, contribuisce da un lato a recare confusione nell’ambito dei ruoli decisionali e consultivi nella gerarchia dell’organizzazione e gestione della sicurezza del lavoro, e dall’altro a concentrare in capo al medesimo soggetto tutti gli oneri esecutivi e decisionali in materia di valutazione, gestione, organizzazione del rischio e di esercizio dei poteri decisionali e di spesa che caratterizzano il datore di lavoro.

È utile ricordare che il RSPP svolge un ruolo consultivo, cioè di soggetto che esprime pareri tecnici, non vincolanti, permanendo il potere decisionale nelle figure di garanzia (lavoratore, preposto, dirigente, datore lavoro).

Questa importante sentenza sottolinea sia le motivazioni che hanno portato il legislatore ad escludere il RSPP dal ruolo di garanzia e, a nostro parere, porterà a modifiche dell’art. 34 del D. Lgs. 81/2008 che renderanno più difficile la possibilità di ricoprire ruoli congiunti di Datore di Lavoro e di RSPP.

Francesco De Lucia – DSTeam Sicurezza sul lavoro