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Sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro – Francesco De Lucia

La qualifica dei fornitori e la vigilanza sono indispensabili per acquisire e completare incarichi in piena tranquillità!

È chiaro a tutti, quasi scontato, quanto sia importate avvalersi di fornitori qualitativamente qualificati al “giusto prezzo”.

Il successo di una impresa, infatti, dipende dal servizio, prestazione o prodotto che offre e del quale si rende responsabile.

Questo accade sia se svolgiamo tali attività con nostro personale ovvero avvalendoci di partner esterni.

Lo stesso ragionamento si applica a quelle attività di “supporto” al nostro lavoro o a quelle attività che hanno lo scopo di realizzare, migliorare o manutenere luoghi, strutture, attrezzature e spazi dove operiamo insieme al nostro personale.

Per lo stesso motivo la possibilità di acquisire incarichi o appalti da parte di imprese pubbliche o private porta con sé una serie di criticità che potremmo riassumere nella così detta: “responsabilità solidale degli appalti”.

Se un artigiano, una azienda di pulizie o un prestatore d’opera acquisiscono un incarico che viene svolto, in tutto o in parte, presso una nostra sede acquisiamo, con l’acquisizione della prestazione, una serie di responsabilità che possono avere risvolti di carattere civile,  penale,  giuslavoristico o amministrativo.

Tutte di rilevante importanza.

La domanda, allora, è: come può tutelarsi un Ente Pubblico o un’azienda, pubblica o privata, che si rivolge ad un soggetto terzo, ad un fornitore?

Come può il Committente ridurre, al minimo, il trasferimento di responsabilità a suo carico?

La soluzione è semplice se progettata e prevista tempestivamente.

Il primo consiglio è quello di attivare un “albo fornitori qualificati” nel rispetto, tra gli altri dei requisiti della Norma Tecnica UNI EN ISO 9001. Tale requisito è ampiamente diffuso, anche se applicato in modo disomogeneo, da parte degli Enti Pubblici.

Di cosa si tratta?

L’albo fornitori è un elenco di POTENZIALI fornitori che ho, PREVENTIVAMENTE sottoposto a verifica e che, PERIODICAMENTE, valuto e qualifico (o riqualifico) dal punto di vista del rispetto degli standard di qualità (efficacia ed efficienza) e di sicurezza (rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalle norma cogenti in essere).

Da questo punto di vista il limitarsi a raccogliere delle autocertificazioni ovvero ad una qualifica di tipo “storico” senza sottoporre il sub appaltatore ad una verifica più approfondita magari sorvolando su di un’attività di vigilanza. Facendo finta di non vedere l’incoerenza tra quanto autocertificato e i comportamenti reali, riteniamo sia ESTREMAMENTE PERICOLOSO.

Numerose sono le sentenze che confermano quanto sopra indicato.

D’altro canto basti ricordare che il potere economico: stabilire, ad esempio, importi, tempi di corresponsione del compenso, tempi di realizzazione delle attività sono uno strumento di condizionamento (esplicito o implicito) dell’autonomia imprenditoriale del sub appaltatore.

Certamente, l’entità del compenso richiesto NON può e NON deve essere il motivo principale di una scelta.

Per tutti questi motivi il nostro consiglio è costruire una attività di qualifica del proprio fornitore realizzata in maniera estremamente rigorosa aiutando lo stesso, ove necessario, a fornire tutte le informazioni richieste.

Ma in pratica cosa chiedere?

Ad esempio:

  1. La visura camerale per verificare che la prestazione e il codice Ateco di registrazione siano compatibili con quanto il prestatore d’opera intende fare (dalla visura si ha la conferma che l’impresa è operativa e non in liquidazione, si ha la conferma dei legali rappresentanti che poi sottoscriveranno contratti, autocertificazioni o dichiarazioni, dell’oggetto sociale coerente con l’incarico che si intende affidare).
  2. Una presentazione della società (un curriculum, potremmo dire) con dettaglio delle opere e attività svolte dal punto di vista sia del volume d’affari, delle giornate/uomo, ma anche del personale impegnato (qualità e quantità)  per capire se il sub appaltatore ha le risorse (non solo il personale ma anche le attrezzature e le risorse finanziarie) per poter completare, in sicurezza, l’incarico.
  3. Il Documento Unico Regolarità Contributiva (INPS e INAIL) cosiddetto DURC al fine di evitare eventuali azioni di rivalsa da parte di lavoratori, verso il Committente, quale tutela del proprio diritto alla pensione.
  4. La documentazione della sicurezza: estratto DVR con i processi di lavoro che verranno sviluppati oppure una o più procedura che descrivano le attività svolte, le sostanze e le attrezzature che verranno utilizzate presso il Committente (questo anche al fine di predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI), l’assolvimento degli obblighi formativi, le idoneità sanitarie, le coperture assicurative, ecc.

Per ognuno di questi aspetti si potrebbero approfondire le ragioni del requisito: ciò che conta è che, alla fine, la limitazione dei rischi indotti è possibile solo se, svolta la meticolosa qualifica del fornitore, il Committente provvederà ad incaricare il proprio Preposto per una vigilanza sul campo.

Quest’ultimo aspetto è stato ribadito dalla recente riforma del Testo Unico (D.lgs. 81 del 2008) tramite la legge n. 215 del 17 dicembre 2021 che IMPONE l’identificazione di un preposto, ne ricorda gli obblighi formativi e, prima volta nella storia della sicurezza sul lavoro, IMPONE la formazione OBBLIGATORIA DI TUTTI I Datori di Lavoro in materia di sicurezza sul lavoro.

Il legislatore ha voluto così porre un freno ai numerosi e gravissimi infortuni sul lavoro degli ultimi mesi. Basterà?

Su quanto scritto potete sicuramente trovare conforto da casi trattati in tribunale dagli avvocati Marotta, Nava e Cuminetti che fanno parte, come il sottoscritto, di DSTeam.

Un salto di qualità lo potremo vedere solo dopo una presa di consapevolezza generale del Paese e un cambio di cultura. Ma questo impegna ogni Cittadino, fin da subito, a fare la sua parte.

Francesco De Lucia – DSTeam Sicurezza sul lavoro


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