Skip to main content

DSTeam

Avvocato Penalista – Filippo Nava

Le nuove frontiere del bullismo nell’era di internet

Secondo i dati raccolti dall’Osservatorio Indifesa, in occasione della giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo (tenutasi il 7.2.2021) è emerso che il 68% dei ragazzi intervistati ha dichiarato di aver sentito parlare, o di aver assistito, a fenomeni di cyberbullismo, il 61% di esserne stato vittima, il 42% di aver patito una qualche sofferenza psicologica e il 44% delle ragazze di aver provato disagio per commenti non graditi a carattere sessuale. Di contro, solo l’11% dei ragazzi maschi, e l’8% delle femmine, ha dichiarato di essere stato autore di atti di bullismo o cyberbullismo.

Il fenomeno è dunque grave, perché dilagante e insidioso. E’ all’evidenza un fenomeno dilagante, per via del sempre più diffuso uso (o forse meglio abuso) di internet e dei devices da parte di una platea di ragazzi sempre più giovani. È un fenomeno insidioso, invece, per via del filtro mediatico che il mezzo telematico crea tra l’agente e la vittima, che da un lato porta l’agente a ritenere meno gravi certe azioni (c.d. “meccanismo della deresponsabilizzazione”) e dall’altro infonde nella vittima un senso di malriposta fiducia e sicurezza nei confronti dell’agente. In sostanza, l’agente è portato a pensare che le proprie condotte siano meno violente e quindi meno dannose, quando invece è vero il contrario. La pubblicazione on line di contenuti “offensivi” e, soprattutto, la condivisione da parte di una platea indeterminata di soggetti, rende il diritto all’oblio (cioè il diritto di essere dimenticato, ovvero di non essere ricordato per un fatto specifico) sempre più di difficile da assicurare.

Per questi motivi, il Legislatore ha promulgato la legge n. 71/2017 intitolata appunto “disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”.

Ai sensi della suddetta legge, per cyberbullismo si intende “qualsiasi forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali, in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo” (Art. 1).

Dunque, ai sensi della lelle n. 71/2017, assurgono a fattispecie legalmente rilevanti ipotesi che non potrebbero rientrare nella già esistente casistica prevista dal nostro codice penale.

In particolare, costituiscono cyberbullismo e sono quindi illeciti, i comportamenti qualificabili come:

il Flaming, ovvero l’invio di messaggi violenti e volgari che mirano a creare contrasti anche sociali (è il caso di chi fa un commento, o una serie di commenti, su un social network al fine di suscitare una sequela sempre più grave di commenti ingiuriosi e minatori, e così causare vere e proprie battaglie verbali on line;

l’Harrasment, ovvero l’invio ripetuto di messaggi offensivi o sgradevoli tali da risultare molesti;

la Denigration, ovvero l’insultare o il diffamare qualcuno on line per mezzo di maldicenze, pettegolezzi, menzogne, a carattere offensivo e crudele;

l’Impersonation, ovvero il furto di identità attraverso l’accesso non autorizzato ad account altrui, utilizzando password o codici segreti;

l’Outing, ovvero il divulgare segreti altrui soprattutto se riguardano tendenze o preferenze a carattere sessuale;

l’Exclusion, ovvero l’atto di escludere intenzionalmente qualcuno da un gruppo (anche virtuale) di persone;

il Cyberstalking, ovvero l’invio ripetuto di massaggi intimidatori contenenti minacce e offese, tali da ingenerare nella vittima un senso di timore e di disagio.

Molto spesso, tuttavia, le suddette condotte, per le modalità con cui vengono poste in essere, assurgono a vere e proprie fattispecie di reato, ed in particolare: le illecite interferenze nella vita privata (Art. 615 bis c.p.), la diffamazione a mezzo stampa (Art. 595 c.p.), gli atti persecutori (Art. 612 bis c.p.), la sostituzione di persona (Art. 494 c.p.), la pedopornografia (Art. 600 ter e 600 quater c.p.) e l’accesso abusivo ad un sistema informatico (Art. 615 ter c.p.). Tutti reati questi che prevedono pene edittali che vanno da 6 mesi di reclusione (per le ipotesi meno gravi) ai 6, e anche 12 anni di reclusione (nel caso della pedopornografia).

Al riguardo, trattandosi di reati di cui possono essere autori anche i minorenni, è bene precisare che il limite dell’imputabilità è stabilito dal nostro codice penale al compimento del 14 esimo anno di età. Ciò significa che ragazzi anche molto giovani possono essere oggetto di indagini preliminari e successivamente imputati in un processo penale avanti il Tribunale per i Minorenni competente per luogo. Parimenti, per i fatti di cyberbullismo, tale limite di età è anche dettato per l’esercizio (in via autonoma) del diritto di sporgere denuncia.

La denuncia è ad oggi il più “forte” strumento messo a disposizione dall’ordinamento per contrastare il fenomeno del cyberbullismo, sia perché la denuncia sporta avanti la Polizia Postale (particolare sezione della Polizia di Stato che si occupa di tali crimini) permette, sia la raccolta di dati (informatici) necessari a fini probatori e quindi anche all’individuazione del soggetto responsabile, sia la cancellazione di pubblicazioni (di testi e immagini) dannose.

Oltre alla denuncia in sede penale, proprio la legge 71/2017 prevede anche un’ulteriore serie di strumenti a disposizione della vittima di atti di cyberbullismo, tra cui:

l’istanza o richiesta da parte del minore ultraquattordicenne (o dei suoi genitori) al gestore dei servizi internet o provider di oscurare, rimuovere o bloccare qualsiasi dato personale del minore diffuso nella rete internet;

l’informativa alle famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo o cyberbullismo e l’adozione di adeguate azioni di carattere educativo ad opera del dirigente scolastico che venga a conoscenza  degli atti di cui sopra;

l’ammonimento ad opera del Questore, il quale può convocare presso di sé il minore responsabile di bullismo o cyberbullismo, unitamente ai propri genitori,  e formalmente ammonire lo stesso affinché non reiteri le condotte già poste in essere.

In conclusione, la legge n. 71/2017 ha certamente il merito di delineare e descrivere alcune condotte che, anche solo per la recente emersione, non potevano essere contemplate dal nostro codice penale, ma altresì di prevedere una serie di interventi che, unitamente alla “classica” denuncia, possono essere adottati per la tutela delle vittime di bullismo e, in particolare, di cyberbullismo.

Filippo Nava – DSTeam Avvocato Penalista