Troppo spesso negli ultimi anni abbiamo assistito a veri e propri processi mediatici, in cui i soggetti coinvolti in procedimenti penali in corso, talvolta addirittura in fase di indagini preliminari, vengono additati come colpevoli, non solo dagli organi di stampa, ma anche dalle stesse autorità pubbliche.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.lgs. 188/2021, l’Italia, sebbene in ritardo, ha recepito la direttiva UE 2016/343 in materia di giusto processo e presunzione di innocenza dell’indagato/imputato in un procedimento penale.
Se dunque l’art. 1 del decreto esplicita l’ambito applicativo di tale normativa, la portata precettiva è invece contenuta negli artt. 2, 3 e 4 del medesimo decreto.
Ai sensi dell’art. 2, è fatto divieto alle autorità pubbliche (con ciò intendendosi non solo la magistratura, ma anche gli organi dell’esecutivo, così come la Polizia Giudiziaria) di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini e l’imputato, fino a quando la colpevolezza non sia stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili. In caso di violazione di detto divieto, salva l’applicazione di sanzioni penali e disciplinari, nonché l’obbligo al risarcimento del danno arrecato, l’interessato ha diritto di chiedere la rettifica della dichiarazione lesiva.
L’art. 3, invece, detta delle modifiche all’art. 5 del d.lgs. 106/2006 (recante disposizioni in materia di riorganizzazione dell’ufficio del Pubblico Ministero), ed in particolare: le dichiarazioni delle pubbliche autorità relative ad indagati e imputati devono essere fatte solo per comunicati stampa ufficiali o tramite conferenze stampa ma solo in casi di rilevanza pubblica; la diffusione di informazioni su procedimenti penali è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono ragioni di interesse pubblico (e sempre che l’indagato e/o l’imputato non siano indicati come colpevoli); gli ufficiali di Polizia Giudiziaria possono rilasciare informazioni sugli atti di indagine compiuti sono se autorizzati dal Procuratore della Repubblica con atto motivato.
L’art. 4, infine, detta modifiche al codice di procedura penale al fine di armonizzare alcune norme di procedura ai “nuovi” principi in tema di presunzione di innocenza, di cui si è detto.
In definitiva, l’intervento legislativo in discorso, sebbene in grave ritardo rispetto all’adozione della direttiva comunitaria a cui si riferisce, risulta certamente un passo avanti verso l’attuazione del giusto processo, mediante il contemperamento di due fondamentali esigenze, ovvero il diritto di cronaca giudiziaria e il diritto di difesa (in senso lato) dei soggetti che vengono indagati o imputati in un processo penale.
Filippo Nava – DSTeam Avvocato Penalista
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