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Infortuni sul lavoro e malattie professionali: disciplina e cenni processuali

Tra le principali forme di tutela previdenziale rientra certamente l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali di cui al DPR n. 1124 del 30 giugno 1965.

Tale normativa è finalizzata a indennizzare, mediante l’erogazione di prestazioni sanitarie ed economiche, le conseguenze negative di eventi quali l’infortunio o la malattia professionale.

Per infortunio sul lavoro si intende ogni lesione del lavoratore originata, in occasione di lavoro, da una causa violenta da cui può derivare la morte o un’inabilità al lavoro che può essere:

– permanente (assoluta o parziale);

– temporanea assoluta, con astensione dal lavoro per più di 3 giorni.

Deve sussistere un nesso causale, quanto meno mediato ed indiretto, tra attività lavorativa e sinistro: non è sufficiente la sola circostanza che l’infortunio sul lavoro avvenga durante e sul luogo di lavoro.

Deve, inoltre, ricorrere un rischio specifico o un rischio generico aggravato dal lavoro e non un mero rischio generico incombente sulla generalità delle persone (indipendente dalla condizioni peculiari del lavoro).

Occorre, altresì, sottolineare che il comportamento colposo del lavoratore infortunato, consistente ad es. in atti di imprudenza, negligenza e imperizia, non esclude il rapporto di causalità.

La riforma del 2000 (cfr. D.Lgs. 38/2000) ha per la prima volta legislativamente inserito nella tutela assicurativa l’infortunio in itinere, vale a dire quello occorso ai lavoratori durante il “normale percorso”:

– di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;

– che collega due luoghi di lavoro, in caso di lavoratore con più rapporti di lavoro;

– di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, in mancanza di un servizio di mensa aziendale.

Senza dilungarci ulteriormente sulla normativa relativa all’infortunio in itinere, in questa sede è necessario specificare che gli infortuni occorsi ai lavoratori in missione o in trasferta si considerano avvenuti in occasione di lavoro e non in itinere (vedasi Circolare INAIL 23 ottobre 2013 n. 52).

Le modalità di svolgimento della missione o trasferta, infatti, sono imposte dal datore di lavoro, con la conseguenza che tutto ciò che accade nel corso della stessa deve essere considerato come verificatosi in attualità di lavoro.

È tuttavia esclusa l’indennizzabilità di un infortunio occorso ad un lavoratore in missione o trasferta quando l’evento:

– si verifica nel corso dello svolgimento di un’attività che non ha alcun legame funzionale con la prestazione lavorativa o con le esigenze lavorative dettate dal datore di lavoro;

– è riconducibile a scelte personali del lavoratore, irragionevoli e prive di alcun collegamento con la prestazione lavorativa.

Per malattia professionale si intende una patologia che si sviluppa a causa della presenza di lavori, materiali o fattori nocivi nell’ambiente in cui si svolge l’attività lavorativa (c.d. rischio lavorativo). La malattia comporta un’incapacità al lavoro o la morte del lavoratore.

La malattia professionale è indennizzabile a condizione che:

– sia contratta nell’esercizio delle attività assicurate;

– sia determinata dalla cosiddetta “causa lenta”, cioè una graduale, lenta e progressiva azione lesiva sull’organismo del lavoratore:

– esista un rapporto causale diretto con l’attività lavorativa.

In linea generale, ad ogni evento di danno occorso al lavoratore nell’espletamento delle proprie mansioni lavorative, consegue una tutela previdenziale – assistenziale e, ove siano ravvisabili gli estremi della colpa del datore di lavoro per la violazione delle norme generiche e specifiche sulla prevenzione degli infortuni, può intraprendersi l’azione di risarcimento dei danni “differenziali”.

Il lavoratore, infatti, potrà intentare azione di risarcimento danni nei confronti del datore di lavoro solo quando si tratta di fatti:

– imputabili al datore di lavoro (o ai suoi incaricati o dipendenti: C. Cost. 9 marzo 1967, n.22) che costituiscono reati perseguibili d’ufficio per violazione delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di igiene del lavoro o per aver determinato una malattia professionale;

– per cui è stata emessa sentenza di condanna penale;

– in relazione ai quali va liquidato un danno in misura superiore all’ammontare delle prestazioni erogate dall’INAIL (c.d. danno differenziale). Questa condizione, però, non opera in caso di risarcimento del danno biologico, in quanto esso ricomprende il risarcimento della perdita della capacità lavorativa e della lesione dell’integrità psico-fisica del lavoratore (C.Cost. 27 dicembre 1991, n. 485).

La Legge (art. 1, c. 1126, L. 145/2018), tuttavia, ha previsto che è escluso il danno differenziale quando il giudice riconosce che il risarcimento complessivamente calcolato non supera l’indennità a qualsiasi titolo e indistintamente liquidata dall’INAIL all’infortunato o ai suoi aventi diritto.

La domanda di risarcimento andrà intentata dinanzi al Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro con la conseguenza che il rito seguito sarà quello del lavoro, con tutte le sue peculiarità. Vista la particolarità delle materie affrontate e del rito eventualmente azionabile, fondamentale risulterà, pertanto, conferire incarico ad un legale esperto di Diritto del Lavoro e della Previdenza.

Paolo Cuminetti – DSTeam Avvocato Giuslavorista

Diritto del lavoro

Paolo Cuminetti offre un servizio di assistenza in caso di: infortuni sul lavoro, licenziamenti sia individuali che collettivi, procedimenti disciplinari, impugnazioni di licenziamenti discriminatori e sanzioni disciplinari, contenziosi per lavoratori dipendenti, agenti e dirigenti, contratti di lavoro, procedure di mobilità, diritto sindacale e previdenziale, recupero del TFR e differenze retributive.